Il 23 luglio 2025 il Senato ha approvato all’unanimità il Disegno di Legge n. 1433, che prevede l’introduzione del nuovo articolo 577-bis nel Codice Penale. La proposta, ora all’esame della Camera, mira a istituire il reato di femminicidio, segnando un passaggio cruciale nel riconoscimento giuridico della violenza di genere.
Il testo del nuovo articolo 577-bis
«Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali, è punito con la pena dell’ergastolo.»
(Art. 577-bis c.p., DDL 1433)
Si tratta di una novità di rilievo: per la prima volta il femminicidio verrebbe riconosciuto come fattispecie autonoma e non solo come omicidio aggravato.
Il sistema sanzionatorio previsto
- Ergastolo: pena base nei casi di femminicidio accertato.
- Con attenuanti prevalenti:
- minimo 24 anni se vi è un’unica attenuante;
- minimo 15 anni se le attenuanti sono più d’una.
- Aggravanti estese: si applicano quelle degli artt. 576 e 577 c.p., come la premeditazione o il rapporto di parentela.
Dal Codice Rosso al DDL Femminicidio
Il nuovo disegno di legge si inserisce nel solco del Codice Rosso (2019), che aveva già introdotto:
- il reato di revenge porn;
- la costrizione o induzione al matrimonio;
- la violazione del divieto di avvicinamento;
- il reato di deformazione permanente del volto;
- una procedura accelerata per le denunce di violenza domestica e di genere.
Con il DDL 1433, oltre al reato di femminicidio, si propongono pene aumentate fino a due terzi per reati tipici del Codice Rosso, come stalking, maltrattamenti e violenza sessuale.
Una legge tra simbolismo e sostanza
Il dibattito accademico e professionale resta aperto.
Molti penalisti osservano che l’ergastolo era già previsto per l’omicidio aggravato in ambito familiare o relazionale. La nuova fattispecie rischierebbe quindi di avere un impatto soprattutto simbolico.
Come sottolinea la rete D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza:
«Il riconoscimento del femminicidio come reato autonomo è importante sul piano simbolico, ma rischia di restare un intervento formale se non accompagnato da misure concrete di prevenzione, sostegno e protezione delle vittime.»
Un altro nodo critico riguarda la prova della motivazione di genere: dimostrare in giudizio che l’omicidio sia stato commesso “in quanto donna” potrebbe comportare difficoltà probatorie e interpretazioni difformi tra tribunali.
Spunti di riflessione criminologica
Il DDL 1433, approvato dal Senato il 23 luglio e ora all’esame della Camera, non è ancora legge. Tuttavia, già nella sua formulazione attuale apre questioni di grande interesse per criminologi e studenti:
- Diritto penale simbolico
Siamo di fronte a una forma di criminalizzazione simbolica, pensata per dare una risposta immediata alla pressione sociale più che per apportare reali innovazioni sul piano sanzionatorio? - Prevenzione o repressione?
Il testo accentua la dimensione repressiva attraverso pene più severe. Ma senza un rafforzamento parallelo delle misure preventive e culturali, resta il dubbio sulla sua reale efficacia nel contrasto al fenomeno. - La prova della motivazione di genere
L’obbligo di accertare che l’omicidio sia stato commesso “in quanto donna” potrebbe rendere i processi più complessi e non sempre garantire uniformità interpretativa. - Un approccio transdisciplinare necessario
Come ricorda Alessandra Sannella (Strumenti sociologici e transdisciplinari per il contrasto del femminicidio, CEDAM), la violenza di genere non si combatte solo con il diritto penale, ma con politiche educative, sociali e culturali che affrontino le cause profonde del fenomeno.
Conclusione
Il nuovo DDL Femminicidio rappresenta una tappa significativa nel panorama giuridico italiano: per la prima volta la violenza di genere verrebbe riconosciuta come crimine autonomo e specifico. La vera sfida sarà capire se, una volta approvato definitivamente, questa riforma saprà tradursi in strumenti concreti di protezione e prevenzione, o se rischierà di restare confinata a un piano principalmente simbolico.